Mensaje por jrdc1 » 23 Feb 2016 21:16
Buenas!
Art. 251Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale
1 Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.
2 L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata. L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.2
2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell'autorizzazione.3
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.4
4 L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.
Lo siento: un máximo de 3.
Saludos
Buenas!
[i]Art. 251Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale
1 Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all'acquisto del relativo oggetto.
2 L'Ufficio centrale rilascia l'autorizzazione e ne stabilisce la durata. L'autorizzazione consente l'introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.2
2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell'autorizzazione.3
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per l'introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.4
4 L'Ufficio centrale informa l'autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell'autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero.[/i]
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